Scheda pratica Multe e Tributi

PRESCRIZIONE MULTE

Va premesso che l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Codice delle depenalizzazioni), tuttora pienamente vigente, stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Ogni atto notificato nei cinque anni (multa entro i 150 gg, avviso bonario, cartella esatoiale, avviso di mora, preavviso di fermo) rappresenta atto interruttivo della prescrizione come previsto dal codice civile. A sua volta l’art. 1 comma 153 delle legge 24-12-2007, n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce, introducendo il comma 35-bis alla legge 2-12-2005 n. 248, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. L'interpretazione che riteniamo verosimile e quella di seguito riportata:
  1. per le violazioni al Codice della strada che non sono state accertate dai Comuni, ossia dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate nulla è cambiato;
  2. per le violazioni accertate dalla Polizia Municipale, occorre individuare la data dell’iscrizione a ruolo della multa, cioè il momento in cui il Comune ordina all’Agente per la riscossione di avviare l’azione esecutiva per l’esazione della sanzione. Prima di tale data non decorrono i termini della prescrizione fissati dalla Finanziaria: in teoria (perché non avviene mai) il Comune potrebbe impiegare 5 anni, in pratica, almeno per i grossi Comuni, ne passano due: per primo la contravvenzione deve essere esecutiva e lo è solo trascorsi 150 giorni dalla rilevazione, oppure 60 giorni dalla notifica del relativo verbale; poi, salvo decorso dell’eventuale causa di opposizione alla sanzione, deve essere formato il ruolo, operazione che esegue la Tesoreria comunale con impiego di lungo tempo per motivi burocratici. Una volta consegnato il ruolo all’esattore scatta il nuovo termine biennale della prescrizione;

NULLITA' DELLA NOTIFICA: Per inesistenza della notifica si intende una notifica viziata da un errore per cui la legge considera la considera come non avvenuta. La casistica anche in questo caso è molto vasta di seguito riassiumiamo le varie situazioni per praticità del lettore. A- Nullita della notifica all' interessato senza che questa contenga la specifica della qualità del notificatore (nella relata di notifica devono essere presenti le generalità del notificatore e la sua qualifica,es. Agente,ufficiale giudiz.) B- Notifica al portiere senza indicare i presupposti previsti dall' art.139 c.p.c (il notificatore deve aver eseguito preventivamente la ricerca del destinatario o di una persona di famiglia e riportarlo nel verbale, il portiere deve sottoscrivere l'atto, il notificatore deve inviare raccomandata successiva con avviso di consegna al portiere;i requisiti devono sussistere tutti e tre per la regolarità della notifica(Cass 7815/06). C- E' nulla la notifica eseguita tramite posta se il destinatario non è stato reperito nel suo domicilio (cartolina con avviso di deposito) e successivamente non sia stata comunicata con A.r. la giacenza presso l'ufficio postale. 

DECRETO SICUREZZA 2010: Il nuvo decreto in vigore a partire da Maggio 2010 ha stabilito che le contravvenzioni relative al codice della strada devono essere notificate entro il sessantesimo giorno dall' infrazione. 

Termini per il ricorso dinanzi al Giudice di Pace : 60 giorni dalla notifica della contravvenzione/30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Termine per il ricorso al Prefetto: Il ricorso al Prefetto puo essere presentato entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale di contrravvenzione.

Termini per la fissazione dell' audizione dinanzi al prefetto :
Il nuovo Codice della strada non stabilisce espressamente il termine entro il quale l'avviso di audizione deve essere comunicato alla parte interessata. Tuttavia lo si può ricavare, indirettamente, dagli articoli 203 e 204 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 citato. L'articolo 204, comma l, stabilisce che il Prefetto, a pena di decadenza, deve adottare ordinanza motivata di in¬giunzione di pagamento o di archiviazione degli atti entro 120 giorni. .Questi 120 giorni non decorrono dalla data di presen¬tazione del ricorso, ma dal giorno della sua ricezione da parte del Prefetto, insieme agli atti necessari all'i¬struttoria, che, ai sensi dell' articolo 203, comma 2, gli devono essere trasmessi dal responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, nel termine perentorio di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Da questi due citati articoli, si evince che il Prefetto deve emettere ordinanza di ingiunzione o di archiviazione non oltre 180 giorni, nel caso di ricorso presentato al comando cui appar¬tiene l'organo accertatore (ciò, ovviamente, nel caso che il ricorso sia effettivamente trasmesso al Prefetto al sessantesimo giorno dopo la presentazione del ri¬corso).Il termine è aumentato fino a 210 giorni, quando il ricorso è inviato direttamente al Prefetto. In questo caso, infatti, si devono calcolare altri 30 giorni entro i quali il Prefetto deve tassativamente trasmettere al¬l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accerta¬tore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente» (articolo 203, comma l-bis, del citato D.lgs 285). Risulta evidente, pertanto, che da un lato la legge non ha stabilito alcun termine «ad hoc» per notificare l'invito all'interessato; mentre, da un altro lato, l'au¬dizione non può che avvenire in tempo utile per l'e¬manazione del provvedimento.

DIFFERENZA TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA.

La prescrizione  rappresenta il termine con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
La decadenza consiste nella perdita della possibilita' di esercitare un diritto  in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.) previsto dalla legge correlata al medesimo diritto.

In termini pratici i due concetti sono molto simillari ma non giuridicamente assimilabili. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi tra due parti in un contratto atipico. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori .

E' importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice. Cio' significa che e' necessario contestare attivamente il decorso dei termini senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.).

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta', le azioni inerenti la contestazione della paternita' e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita' e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E' bene consultare, in merito, l’ art.2934 c.c..

Appare molto esaustivo quanto previsto dall' art. 25 che va finalmente a determinare i termini per l'iscrizione al ruolo dei tributi:

Infatti, a norma dell'art. 25 D.P.R. del 29 Settembre 1973, n. 602, così come modificato dall’art. 5 ter lett. a) punto 2) della L. n. 156 del 31 Luglio 2005, la cartella di pagamento deve essere notificata ai contribuenti a pena di decadenza entro “il 31 dicembre:a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

 

 

SCHEDA PRATICA PRESCRIZIONI

 

BOLLO AUTO

 

Si prescrive in quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento articolo 5, commi 51-56, legge 953/82
Il termine vale anche se l'auto e' stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche' vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l'esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. (valutare se ci sono stati atti interrutivi del termine, comunicazioni ecc.). Nella pagina consulenza tributaria troverete scheda pratica sulle decandenze per esercitare il diritto di pagaento da parte dell' ente creditore.

 

CONTRAVVENZIONI STRADALI

Ai sensi dell' art. 209 del codice della strada le contravvenzioni si prescrivono in cinque anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. 

 

CONTRIBUTI INPS

Cinque anni è il termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero', perche' vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito. L'articolo 3, comma 9, della legge 335 dell'8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni.

 

TRIBUTI LOCALI ICI, TARSU, TOSAP

Decadenza massima per gli avvisi: 5 anni.. Cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre anni. Il temine va conteggiato a partire dal 31 Dcembre dell' anno di riferimento.

PRESCRIZIONE ICI

In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:

           Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare.

            Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.

            Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa

 

PRESCRIZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

3 ANNI SE E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA

4 ANNI SE LA DENUNCIA E' STATA OMESSA

ART.71 DLSG 507/93

 

PRESCRIZIONE DIRITTO CAMERALE

10 ANNI Nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinrio decennale ex art. 2967 del codice civile

CANONE RAI: Il canone Rai, cosi' come la quasi generalita' dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone

 

Il c.d “Canone RAI” ovvero il tributo che è dovuto allo Stato per la proprietà di un apparecchio televisivo è legittimo anche se siete proprietari di un televisore non funzionante, che magari avete anche messo in cantina, ma non avete scritto all’Agenzia delle Entrate di farlo suggellare.

Coloro che vogliono sanare al riguardo la loro posizione futura con l’Agenzia delle Entrate possono inviare lettera raccomandata A/R chiedendo di far suggellare il televisore.

La cessazione del canone RAI può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, se fatta entro e non oltre il mese di novembre vale dal gennaio dell’anno successivo. Il pagamento d’euro 5,16 è unico, spetterà alla Agenzie delle entrate Ufficio Torino 1 – SAT Sportello abbonamenti TV – mandare i propri incaricati ad insaccare e sigillare il televisore che l’utente dovra’ mettere a loro disposizione.

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COMUNE DI ROMA

 

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GERIT Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

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