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Presentiamo quì di seguito un fac-simile di domanda di partecipazione ad una vendita immobiliare con incanto redatta, secondo uno schema generalmente accettato da tutti i Tribunali.

Segnaliamo comunque che molte Cancellerie hanno approntato dei formulari in bianco, a disposizione del pubblico, che è sempre preferibile utilizzare.Raccomandiamo comunque di prendere attenta visione del bando d'asta in quanto attualmente vigono modalità diverse da Tribunale a Tribunale, per quanto riguarda i criteri di costituzione dei depositi delle somme per essere ammessi agli incanti.

 

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziare. Non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista.Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.).La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione.Il saldo prezzo dovrà essere pagato entro 60 gg. dall'aggiudicazione.In caso di creditore fondiario l'importo a questo spettante dovrà essere pagato entro 20 gg. dall'aggiudicazione.La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto emesso dopo il pagamento del saldo prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale.Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione.Le spese di trascrizione, cancellazione e voltura catastale sono interamente a carico della procedura. Si segnala che nelle vendite senza incanto le offerte sono irrevocabili.

Rispetto al modello riportato, presso alcuni Tribunali è possibile che in luogo di assegni circolari non trasferibili, intestati alla Cancelleria, al Tesoriere o all'Ufficiale postale, possano essere richieste le ricevute di versamento di detti importi in un libretto di deposito postale infruttifero. Tali diverse modalità sono sempre indicate in calce al bando d'asta che interessa. Ovviamente se l'asta è tenuta da un Notaio, la domanda andrà indirizzata e depositata presso il suo studio ovvero presso la relativa associazione notarile per le vendite immobiliari. Se invece la vendita ha natura fallimentare, la domanda di partecipazione all'asta va depositata in Tribunale ma il deposito per cauzione andrà quasi sempre intestato al Curatore e il saldo prezzo versato a sue mani. Un caso a parte costituiscono le vendite senza incanto.Infatti per parteciapre a tale particolare forma di vendita, che si svolge sempre in Tribunale e mai dal Notaio, la domanda spesso deve essre depositata in busta chiusa (a valere come offerta segreta migliorativa del prezzo base) sul frontespizio della quale deve essere indicato solamente il giorno dell'udienza e uno pseudonimo dell'offerente, solo a lui noto. Ma vengono usate nei Tribunali anche numerose varianti a tale prassi, in particolare nei Tribunali di Monza e Bologna. Elemento sempre comune ad ogni domanda di partecipazione a vendite senza incanto è che l'offerta d'acquisto è irrevocabile per un periodo minimo (di solito 90 giorni), con la conseguenza che non è possibile - come per l'incanto - ritirarsi se non perdendo la cauzione del 10%.

ALCUNI CASI PARTICOLARI
Se il soggetto che intende partecipare ad un'asta è una Società, bisognerà che la domanda sia sottoscritta dal legale rappresentante della medesima e che ad essa sia allegato il certificato di iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) dal quale risulti la costituzione della Società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza. Se il soggetto partecipante è una pluralità di persone e/o società, sarà necessario esplicitare nella domanda l'entità delle quote del diritto reale staggito che ognuno di essi intende acquistare. Se si ha motivo di ritenere che nel giorno dell'incanto non si potrà essere fisicamente presenti all'udienza di vendita, è possibile delegare la partecipazione all'asta ad un procuratore speciale che dovrà essere munito della originale procura speciale notarile da depositare in udienza. Una alternativa a tale ultima modalità di partecipazione è costituita dalla possibilità di far ricorso ad un avvocato.Tale opportunità è spesso utilizzata da chi preferisce non apparire nell'asta pubblica oppure non gradisce che si sappia che egli ha effettuato un determinato acquisto, od anche per evitare di venire avvicinati, come qualche volta succede, da individui che lumeggiano comportamenti strumentalmente antagonistici salvo accordi prezzolati per evitare scatti in aumento e offerte di sesto. E' quindi facoltà dell'offerente che non vuole rivelare la propria identità in udienza, di dare mandato ad un avvocato affinchè questi partecipi all'asta "per persona o società da nominare". Il professionista incaricato parteciperà all'asta nei limiti del mandato conferitogli e, in caso di aggiudicazione, entro tre giorni dovrà dichiarare in Cancelleria l'identità del soggetto in nome e per conto del quale ha partecipato all'incanto e a cui andrà intestato l'immobile.


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