Consulenza legale - tributaria
RICORSI AVVERSO LE CARTELLE ESATTORIALI CONTENENTI TRIBUTI PRESCRITTI O ILLEGITTIMI.
1) per i ruoli consegnati al concessionario sino al 30 giugno 1999, la cartella deve essere notificata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli;
2) per i ruoli consegnati al concessionario nel periodo che va dall'01 luglio 1999 sino all'08 giugno 2001, la cartella di pagamento va notificata al debitore iscritto a ruolo entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna all'esattore(oggi concessionario);
3) per i ruoli consegnati dal 09 giugno in poi non vi è alcun termine entro il quale il concessionario deve effettuare la notifica della cartella di pagamento. L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 ha, infatti, abrogato ogni termine di notifica della cartella di pagamento;
4) l'articolo 1, comma 417, lett. c), della Legge 30 dicembre 2004(Finanziaria 2005) ha reintrodotto espressamente un termine, a pena di decadenza, per la notifica della cartella di pagamento, fissato entro: - l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo ordinario; - ovvero, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di consegna del ruolo straordinario.Le nuove disposizioni si applicano, per effetto dell'art. 1, comma 420 della Legge n. 311/2004, ai ruoli resi esecutivi successivamente all'01 luglio 2005.
A PARTIRE DAL 31 LUGLIO 2005 : La legge del 31 luglio 2005 n. 156 ha abrogato l’art. 17 (termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo) e modificato l’art. 25 (cartella di pagamento) del D.P.R. n. 602/73. La nuova estensione dell’art. 25 prevede che il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamentidell’ufficio.
TRASPARENZA NELL' ACCERTAMENTO FISCALE. L’accertamento delle imposte sui redditi che non riporti l’aliquota applicata, bensì solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza posto a fondamento dell’articolo 42 del Testo unico sull’accertamento.Pertanto, nel caso in cui l’ufficio tributario ometta la citata indicazione, l’atto è da intendersi nullo, senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che tale omissione abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente.Lo ha affermato a chiare let-tere la Suprema corte di cassazione, nel testo della sentenza n.15381/2008, dirimendo una questione posta sulla validità o meno degli atti tributari in materia di imposte sui redditi che
riportassero tra le motivazioniposte a fondamento dello stesso,
solamente l’indicazione delle aliquote minime e massime previstidagli scaglioni per reddito. Basti
pensare che il giudice tributario di secondo grado aveva rigettato l’appello del contribuente in quanto «l’avviso di accertamento aveva posto in rilievo sia l’imponibile che le imposte liquidate
con le indicazioni delle aliquote minime e massime», pertanto, ad avviso del collegio d’appello, l’accertamento soddisfa i requisiti dell’articolo 42 del dpr n. 600/73 «essendo definiti per legge e quindi noti, gli scaglioni di reddito».
Ma i giudici del Palazzaccio non la pensano allo stesso modo. Anzi, il precetto riportato dall’articolo 42 non può essere svilito su due piedi. Esso infatti ha la funzione di tutelare l’immediato e agevole controllo che deve essere consentito al contribuente, altrimenti si incorre nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma della disposizione normativa in esame. Il tenore letterale della norma, ha proseguito il collegio, non si presta a diverse interpretazioni. Si vuole che l’avviso tributario non rechi soltanto la tabella astratta delle aliquote, ma indichi le aliquote che si applicano al caso concreto, cioè le aliquote che vengono applicate su ogni importo imponibile. La legge vuole che il contribuente sia messo in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito «senza che egli debba ricorrere a un esperto per poter comprendere cosa gli viene contestato». In mancanza di ciò, conclude il collegio, si determina la nullità dell’atto (ex articolo 42, comma 3 del dpr n. 600/73) sic et simpliciter, senza che sia oltretutto consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che l’omissione abbia avuto in concreto sui diritti del contribuente. TASSA DI REGISTRO1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52,comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Testo: in vigore dal 14/11/2000TARSU tassa sui rifiuti solidi urbani- AMA s.p.a- Comune di RomaCon le modifiche apportate all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 28/12/2001, a far data dal 1° gennaio 2002 (art. 79, comma 3, della legge n. 448/2001), la competenza in tema di rifiuti solidi urbani è soltanto delle Commissioni Tributarie.
I giudici tributari hanno competenza piena ed esclusiva sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.BASTA CARTELLE PAZZE -STOP ALLE RICHIESTE ILLEGITIME"Chi si ritrova la casa pignorata per poco più di mille euro rischia di vedersi chiudere il fido in banca – continua la Perciballi - di non poter chiedere mutui o prestiti, di non poter vendere l' immobile e di perdere affari in corso; così finisce con il pagare per sfinimento, anche se ha ragione e lo ha già dimostrato vincendo il ricorso". E purtroppo non sono casi isolati. Nonostante le continue denunce da parte delle associazioni, la situazione è peggiorata. Ci sono migliaia di pratiche avviate, perché il concessionario della riscossione agisce senza il rispetto delle regole e dei limiti normativi. Il Movimento Consumatori ha denunciato questi illeciti comportamenti alla Equitalia Gerit SpA ma non è stata data alcuna risposta; comunque l’associazione è intenzionata a rinnovare la diffida e, se necessario, darà impulso all’azione inibitoria innanzi ai competenti organi di giustizia. La Gerit sembra, infatti, dimenticare che la sua azione è volta alla tutela di un interesse pubblico, qual è il recupero del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, ed è sopportata/sostenuta dalla casse pubbliche, e la sua azione richiede quindi precisione, oculatezza e trasparenza e deve essere esercitata nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
La competenza delle CommissioniL'art.12, comma 2 della legge n.448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie.
Bollo, concessioni governative, canone RaiPer alcuni tributi “minori” (come l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa) non è previsto il ricorso alle Commissioni ma occorre instaurare un contenzioso amministrativo presso la direzione regionale delle entrate (o l’ufficio delle entrate, se istituito), oppure rivolgersi al giudice civile. Gli atti impugnabiliGli atti contro i quali è possibile ricorrere sono: l’avviso di accertamento· l’avviso di liquidazione· il provvedimento che irroga le sanzioni· il ruolo e la cartella di pagamento· l’avviso di mora· gli atti relativi ad alcune operazioni catastali· il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti· i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari· ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile. Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta la domanda di concordato, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Come si compila il ricorso Gli elementi essenziali Come si presenta il ricorsoIl ricorso deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio del ministero delle finanze, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:· notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;· invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;· consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre. In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta. La condanna alle spese Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte). Sospensione dell’atto impugnatoSe dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione. Dopo la presentazione occorre la costituzione in giudizioNei 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve "costituirsi in giudizio". Trattazione del ricorso e notifica della sentenza La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali. Pagamenti e rimborsi Le norme processuali prevedono meccanismi di pagamento dei tributi e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata i tributi devono essere pagati:· per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;· per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;· per il residuo ammontare determinato dalla commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. |
aggiornamento in corso - torna presto!
