Consulenza legale - tributaria

RICORSI AVVERSO LE CARTELLE ESATTORIALI CONTENENTI TRIBUTI PRESCRITTI O ILLEGITTIMI.

Per la determinazione dei termini di notifica della cartella di pagamento è necessario fare riferimento alla data di consegna del ruolo al concessionario.

1) per i ruoli consegnati al concessionario sino al 30 giugno 1999, la cartella deve essere notificata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli;
2) per i ruoli consegnati al concessionario nel periodo che va dall'01 luglio 1999 sino all'08 giugno 2001, la cartella di pagamento va notificata al debitore iscritto a ruolo entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna all'esattore(oggi concessionario);
3) per i ruoli consegnati dal 09 giugno in poi non vi è alcun termine entro il quale il concessionario deve effettuare la notifica della cartella di pagamento. L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 ha, infatti, abrogato ogni termine di notifica della cartella di pagamento;
4) l'articolo 1, comma 417, lett. c), della Legge 30 dicembre 2004(Finanziaria 2005) ha reintrodotto espressamente un termine, a pena di decadenza, per la notifica della cartella di pagamento, fissato entro: - l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo ordinario; - ovvero, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di consegna del ruolo straordinario.Le nuove disposizioni si applicano, per effetto dell'art. 1, comma 420 della Legge n. 311/2004, ai ruoli resi esecutivi successivamente all'01 luglio 2005.
La legge del 31 luglio 2005 n. 156 ha abrogato l’art. 17 (termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo) e modificato l’art. 25 (cartella di pagamento) del D.P.R. n. 602/73. La nuova estensione dell’art. 25 prevede che il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
TERMINI DI DECANDENZA PER L 'ISCRIZIONE AL RUOLO - ESIGBILITA' DEI TRIBUTI
L’art. 17, comma 1, lett. c) del d.P.R.  602/73, rubricato “Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo“, recita: “Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: lettera c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.Il disposto dell’art. 17 - d.P.R. 602/1973, prima dell’entrata in vigore della L. 212/2000, è stato interpretato nel senso che non si verifica decadenza quando il ruolo era reso esecutivo entro i termini previsti (31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo), ancorché la cartella di pagamento veniva notificata dopo i richiamati termini.
Con l’entrata in vigore della L. 212/2000, all’art. 6, I co. è invece ritenuto che l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.Alla luce della suindicata norma contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente, l’art. 17 d.P.R. 602/1973 va letta nel senso che sino a quando l’esecutività del ruolo non viene portata ad effettiva conoscenza del contribuente, conoscenza che deve coincidere “temporalmente” con la notificazione della cartella di pagamento, non si può giuridicamente parlare di rispetto dei termini decadenziali.La ragione di ciò è individuabile nella circostanza che, entro quella data, l’ufficio impositore, oltre a procedere all’iscrizione a ruolo del tributo, deve anche provvedere alla notifica, al contribuente, della cartella incorporante il ruolo formato nei termini.Ciò deriva dal fatto che il ruolo rappresenta un atto interno dell’amministrazione, non controllabile dal contribuente, e come tale senza alcun rilievo nei confronti del medesimo; né un tale controllo è reso possibile dalla previsione secondo cui la cartella di pagamento deve indicare la data in cui è stato reso esecutivo. VALIDO PER TUTTI I TRIBUTI SINO AL 31 LUGLIO 2005.

A PARTIRE DAL 31  LUGLIO 2005 : La legge del 31 luglio 2005 n. 156 ha abrogato l’art. 17 (termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo) e modificato l’art. 25 (cartella di pagamento) del D.P.R. n. 602/73. La nuova estensione dell’art. 25 prevede che il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamentidell’ufficio.

TRASPARENZA NELL' ACCERTAMENTO FISCALE.
L’accertamento delle imposte sui redditi che non riporti l’aliquota applicata, bensì solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza posto a fondamento dell’articolo 42 del Testo unico sull’accertamento.
Pertanto, nel caso in cui l’ufficio tributario ometta la citata indicazione, l’atto è da intendersi nullo, senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che tale omissione abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente.
Lo ha affermato a chiare let-tere la Suprema corte di cassazione, nel testo della sentenza n.15381/2008, dirimendo una questione posta sulla validità o meno degli atti tributari in materia di imposte sui redditi che
riportassero tra le motivazioniposte a fondamento dello stesso,
solamente l’indicazione delle aliquote minime e massime previstidagli scaglioni per reddito. Basti
pensare che il giudice tributario di secondo grado aveva rigettato l’appello del contribuente in quanto «l’avviso di accertamento aveva posto in rilievo sia l’imponibile che le imposte liquidate
con le indicazioni delle aliquote minime e massime», pertanto, ad avviso del collegio d’appello, l’accertamento soddisfa i requisiti dell’articolo 42 del dpr n. 600/73 «essendo definiti per legge e quindi noti, gli scaglioni di reddito».
Ma i giudici del Palazzaccio non la pensano allo stesso modo. Anzi, il precetto riportato dall’articolo 42 non può essere svilito su due piedi. Esso infatti ha la funzione di tutelare l’immediato e agevole controllo che deve essere consentito al contribuente, altrimenti si incorre nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma della disposizione normativa in esame. Il tenore letterale della norma, ha proseguito il collegio, non si presta a diverse interpretazioni. Si vuole che l’avviso tributario non rechi soltanto la tabella astratta delle aliquote, ma indichi le aliquote che si applicano al caso concreto, cioè le aliquote che vengono applicate su ogni importo imponibile. La legge vuole che il contribuente sia messo in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito «senza che egli debba ricorrere a un esperto per poter comprendere cosa gli viene contestato». In mancanza di ciò, conclude il collegio, si determina la nullità dell’atto (ex articolo 42, comma 3 del dpr n. 600/73) sic et simpliciter, senza che sia oltretutto consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che l’omissione abbia avuto in concreto sui diritti del contribuente.
TASSA DI REGISTRO
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52,comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.

 
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Testo: in vigore dal 14/11/2000
TARSU tassa sui rifiuti solidi urbani- AMA s.p.a- Comune di Roma
Con le modifiche apportate all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 28/12/2001, a far data dal 1° gennaio 2002 (art. 79, comma 3, della legge n. 448/2001), la competenza in tema di rifiuti solidi urbani è soltanto delle Commissioni Tributarie.
I giudici tributari hanno competenza piena ed esclusiva sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
BASTA CARTELLE PAZZE -STOP ALLE RICHIESTE ILLEGITIME
"Chi si ritrova la casa pignorata per poco più di mille euro rischia di vedersi chiudere il fido in banca – continua la Perciballi - di non poter chiedere mutui o prestiti, di non poter vendere l' immobile e di perdere affari in corso; così finisce con il pagare per sfinimento, anche se ha ragione e lo ha già dimostrato vincendo il ricorso".
E purtroppo non sono casi isolati. Nonostante le continue denunce da parte delle associazioni, la situazione è peggiorata. Ci sono migliaia di pratiche avviate, perché il concessionario della riscossione agisce senza il rispetto delle regole e dei limiti normativi. Il Movimento Consumatori ha denunciato questi illeciti comportamenti alla Equitalia Gerit SpA ma non è stata data alcuna risposta; comunque l’associazione è intenzionata a rinnovare la diffida e, se necessario, darà impulso all’azione inibitoria innanzi ai competenti organi di giustizia. La Gerit sembra, infatti, dimenticare che la sua azione è volta alla tutela di un interesse pubblico, qual è il recupero del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, ed è sopportata/sostenuta dalla casse pubbliche, e la sua azione richiede quindi precisione, oculatezza e trasparenza e deve essere esercitata nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.
IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

La competenza delle CommissioniL'art.12, comma 2 della legge n.448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari , gli interessi ed ogni altro onere accessorio.

Alle commissioni è attribuita, infine, la competenza a giudicare su varie controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione l'estensione, il calassamento dei terreni e l'attribuzione della rendita. 


Restano escluse dalla giurisdizione delle commissioni soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal ruolo.

Bollo, concessioni governative, canone RaiPer alcuni tributi “minori” (come l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa) non è previsto il ricorso alle Commissioni ma occorre instaurare un contenzioso amministrativo presso la direzione regionale delle entrate (o l’ufficio delle entrate, se istituito), oppure rivolgersi al giudice civile.

Le opposizioni alle ingiunzioni dell’URAR in materia di abbonamenti alla RAI-TV devono essere presentate presso il Tribunale di Torino entro 30 giorni dalla notifica e con l’assistenza di un avvocato
(procedura che ovviamente rende più difficile per gli utenti la presentazione delle opposizioni). 

 Gli atti impugnabiliGli atti contro i quali è possibile ricorrere sono:        l’avviso di accertamento·         l’avviso di liquidazione·         il provvedimento che irroga le sanzioni·         il ruolo e la cartella di pagamento·         l’avviso di mora·         gli atti relativi ad alcune operazioni catastali·         il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti·         i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari·         ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile. Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta la domanda di concordato, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni:
·         termine entro il quale il ricorso va proposto·         Commissione tributaria competente·         procedure da seguire. 
Attenzione:
Qualunque sia il loro valore, l'assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.

Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.
Per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l'assistenza tecnica non è obbligatoria ma può essere disposta dalla Commissione.

Anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla nuova procedura (con la quale il contenzioso tributario viene di fatto ad essere assimilato al giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

Come si compila il ricorso

Gli elementi essenziali
Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di indicazioni:·         la Commissione tributaria ( a indirizzi )a cui ci si rivolge;·         il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del
ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante);
·         la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);·         il codice fiscale;·         l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;·         gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);·         l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);·         i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;·         la sottoscrizione del ricorrente;·         la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito. La mancata indicazione di uno o più degli elementi sopra indicati comporta l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca dell’indicazione del solo codice fiscale.

 Come si presenta il ricorsoIl ricorso deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio del ministero delle finanze, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:·         notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;·         invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;·         consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre. In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta.

Nel caso di consegna diretta all’Ufficio o invio per posta, deve essere consegnato o spedito l’originale del ricorso in bollo, conservandone copia in carta semplice per la successiva costituzione in giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devono essere consegnati all’ufficiale giudiziario 2 originali del ricorso, entrambi in bollo (uno rimarrà alla controparte, l’altro sarà restituito al ricorrente con apposta la "relata di notifica").

Centri di servizio

È soggetta a regole particolari la procedura per i ricorsi contro le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio.

In questi casi il ricorso, in bollo, deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale "tramite il Centro di servizio" (
v. schema) e inviato allo stesso Centro di servizio a mezzo posta, con plico raccomandato senza busta, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso di mancata risposta dopo almeno 6 mesi (e non oltre due anni) dalla presentazione del ricorso, il contribuente deve depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio delle imposte dirette competente (o l’Ufficio delle entrate, ( a indirizzi ) se istituito) il fascicolo di parte contenente:
·         la copia del ricorso in carta libera, dichiarata conforme all’originale·         la fotocopia della ricevuta della spedizione del ricorso·         la fotocopia della cartella di pagamento;·         altri eventuali documenti a sostegno del ricorso. È possibile chiedere - oltre alla sospensione amministrativa ai Centri di servizio - la sospensione alla Commissione provinciale anche prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, depositando anticipatamente i documenti sopra indicati. 6. Quando proporre il ricorsoIl ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto (avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, ecc.).

Può accadere che l’atto di imposizione vero e proprio manchi (come, ad esempio, nel caso di una domanda di rimborso a cui l’Amministrazione non ha dato risposta).

In questi casi occorre attendere che si formi il c.d. “silenzio-rifiuto”, e cioè che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda. A partire dal 91° giorno, e fino a quando il diritto non si prescrive (termine che può variare, secondo i casi, dai 48 mesi ai 10 anni) è possibile proporre il ricorso.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre. 

 La condanna alle spese

Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte).

 Sospensione dell’atto impugnatoSe dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione.
La richiesta motivata può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione).

Quando la sospensione è richiesta in materia di sanzioni tributarie non penali:
1 il giudice deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa; 2    può essere proposta istanza anche dinanzi alla Commissione tributaria regionale. 

 Dopo la presentazione occorre la costituzione in giudizioNei 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve "costituirsi in giudizio".

Questo adempimento è di fondamentale importanza in quanto la sua omissione o, anche, la semplice tardività comporta l’inammissibilità del ricorso.
Una inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita.

La costituzione in giudizio si effettua depositando presso la segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente:
·         l’originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario; se la presentazione è avvenuta per consegna diretta o a mezzo posta, si deposita una copia del ricorso dichiarata conforme all’originale insieme alla copia della ricevuta di consegna o di spedizione·         l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso. Se sorgono contestazioni, il giudice può ordinare l’esibizione in originale di tutti gli atti e documenti. Anche l’Ufficio deve costituirsi
L’obbligo di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei cui confronti il ricorso è proposto, che deve depositare le proprie controdeduzioni.
Tale adempimento è di estrema importanza in quanto tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte.
Nelle controdeduzioni la parte resistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito.
La parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso.
Unica eccezione è data dai ricorsi proposti ai Centri di Servizio per i quali la costituzione in giudizio avviene entro 60 giorni dalla richiesta di trasmissione del ricorso (da parte della segreteria della Commissione Tributaria Provinciale) che fa seguito al deposito del ricorso da parte del contribuente.

Le regole per il deposito dei documenti
Il processo tributario è un processo prevalentemente documentale: non è quindi ammessa la possibilità di avvalersi degli altri mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, il giuramento e la prova testimoniale.

Per essere utilizzati nel processo, i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati (ad esempio, nel ricorso).

È comunque ammesso produrli anche separatamente; in tal caso è però necessario preparare una apposita nota (chiamata "Nota di deposito documenti"), firmarla e depositarla in segreteria (in originale e in tante copie in carta semplice per quante sono le altre parti).

I "motivi" e il divieto delle "memorie integrative"
Uno degli elementi essenziali del ricorso - prescritto a pena di inammissibilità - è costituito dai "motivi", ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni.
L’esposizione dei motivi che sono a base del ricorso costituisce un elemento di estrema importanza in quanto i motivi non potranno essere integrati in atti successivi.

Fa eccezione il caso in cui l’integrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di documenti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. In questi casi l’integrazione è ammessa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’interessato ha notizia del deposito.

Esempio: ricorro chiedendo l’annullamento dell’atto per violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 42, comma 3°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Se è stata già fissata l’udienza di trattazione l’interessato deve dichiarare a pena d’inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in udienza pubblica, che intende proporre motivi aggiunti. Dopo tale adempimento la trattazione o l’udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire il deposito della memoria.

L’integrazione dei motivi si effettua mediante un atto che deve avere, per quanto applicabili, i requisiti prescritti per il ricorso.

È invece possibile depositare, anche successivamente al ricorso, documenti e memorie illustrative (atti che senza ampliare l’ambito della controversia si limitano ad illustrare in maniera più approfondita i motivi già esposti nel ricorso). Nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio è possibile anche la presentazione di "brevi repliche", con le quali si propongono ulteriori contestazioni alle argomentazioni esposte nelle memorie.

Il deposito delle memorie, dei documenti e delle repliche va effettuato entro precisi termini: fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti; fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, per le memorie; fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio, per le brevi repliche.

Trattazione del ricorso e notifica della sentenza

La controversia è trattata di norma in "Camera di consiglio" (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).
La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata. 

 Pagamenti e rimborsi

Le norme processuali prevedono meccanismi di pagamento dei tributi e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata i tributi devono essere pagati:·         per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;·         per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;·         per il residuo ammontare determinato dalla commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Nel caso di proposizione di un ricorso contro il rifiuto o il silenzio-rifiuto a provvedere ad un rimborso, se la Commissione condanna l’ufficio al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l’ha emessa, a richiesta dell’interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del C.p.c. La sentenza delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso C.p.c..

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