SOS MULTE - Cartelle Esattoriali

Questo servizio è indirizzato a tutti coloro che hanno ricevuto avvisi di pagamento dal Comune di Roma o dalla Soc. Equitalia s.p.a/ Gerit -cartelle esattoriali- diffida di pagamento-sollecito di pagamento- preavviso di fermo amministrativo-fermo-amministrativo contenenti sanzioni amministrative riconducibili ad infrazioni del codice della strada e reputano di non dover pagare quanto richiesto.
Di seguito rappresententiamo alcuni riferimenti che permettono di ricorrere avverso le richieste di pagamento impugnando il verbale entro il sessantesimo giorno, o, la cartella esattoriele dopo il trentesimo giorno dalla notifica. 
Nella sentenza della Corte Costituzionale n.377del9/11/2007 vengono chiarite le modalità in cui devono essere formate le cartelle esattoriali in conformità di quanto disposto dalla Legge n212/2000 precisando l'obbligo da parte del concessionario di riportare il nome ed il cognome del responsabile del procedimento.
Decreto Sicurezza  Le multe devono essere notificate entro il sessantesimo giono  dall' infrazione pena  la decadenza e la successiva inesigibiità- Per le multe superiori a € 200 sarà possibile richiedere la rateizzazione. 
Mini-Condono relativo a tutte le contravvenzioni elevate dagli agenti del Comune di Roma entro il 31/12/2004. Sono escluse le multe riferite alla Prefettura di Roma.Il pagamento è stato prorogato al 30/06/2010. Le mutle che non sono contenute nell' avviso di pagamento sono soggette a sospensione defintiva per sopravvenuta prescrizione.
CONSULTA LE SCHEDE PRATICHE vedi Nullità o Irregolarità della Notifica.
VERIFICA TRAMITE NOI LA LEGGITIMITA' DELLE CARTELLE
TEL/FAX 0664700338 - mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

 

Nullità della notifica 

Nullità della notifica: la sentenza della Cassazione sez Unite n.8214 del 20 Aprile 2005 dichiara l'illegittimità di tutte quelle notifiche avvenute a mano di persone non abilitate ex art. 139 c.p.c. al ricevimento o allo stesso portiere dell' edificio, senza che sia stata redatta apposita relazione da parte dell' agente addetto o nel caso di assenza del destinatario  sia stata inviata succesivamente raccomandata ex art. 140 c.p.c provando cosi le vane ricerche e l'assenza della persona a cui l'atto andava notificato comunicando cosi il deposito nella casa comunale.

Non esigibilità: l' art. 1 comma 153 della Finanziaria abbrevia i tempi previsti per l'esigibilità delle sanzioni amministrative precisando quanto segue : "Gli agenti di riscossione a partire dal 1 Gennaio 2008 non possono svolgere attività finalizzate al recupero delle somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada , per i quali alla data di acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna al ruolo. La consegna al ruolo.Questa essere perfezionata dal creditore una volta scaduto il 150 gg. dal mancato pagamento" (vedi sez.schede pratiche -prescrizioni).

No della Cassazione per la decurtazione dei punti della patente per l'uso del cellulare alla guida

Chi viene sorpreso a parlare con il cellulare mentre è al volante, senza fare uso dell'auricolare, non può subire la decurtazione di punti dalla patente se non c'è stata la contestazione immediata. E' quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione: la numero 232/2010. In sostanza per applicare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti al proprietario dell'auto occorre avere certezza sul fatto che fosse proprio lui alla guida del mezzo. Del resto - ricorda la Corte - la Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005) aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 126 bis del codice della strada nella parte in cui assoggettava a tale sanzione il proprietario dell'auto in caso di mancata identificaiozne del conducente o di omessa indicazione dello stesso da parte del proprietario.

Cosa succede se usciamo alla guida di un veicolo sotto fermo?

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 25.01.08 n. m/6326150, ha chiarito che al conducente che guida un veicolo sottoposto a fermo fiscale sarà applicata solamente una sanzione amministrativa.

Il Ministero con questa circolare spiega che il fermo fiscale non rappresenta “una vera e propria violazione delle norme del codice della strada ma una misura prevista a garanzia di un credito”.
La stessa avvocatura generale dello Stato sottolinea che in caso di violazione del fermo fiscale deve essere elevata soltanto la sanzione pecuniaria “senza procedere al sequestro del veicolo”.
Successivamente il verbale di accertamento sarà inviato al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale al fine di consentire il pignoramento del veicolo. Resta comunqu da verificare la posiazione della compagnia assicuratrice del mezzo che ptrebbe non pagare i danni causati a terzi una volta venuta a conoscenza del provvedimento di fermo amministrativo tramite una visura al PRA.